Art. 4.
(Capitolato generale).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adotta, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale d'appalto contenente le modalità di gara ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, e le seguenti disposizioni:

          a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

          b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati dalla presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

          c) gli obblighi dalla cui violazione consegue la sospensione o la revoca della concessione.